Alcune osservazioni in merito alla proposta di Legge sulla gestione delle risorse idriche presentata dal PD nazionale( link http://www.partitodemocratico.it/allegatidef/acqua_ddl110161.pdf) . Apprezziamo le premesse espresse nell'articolo 2, in particolare i commi 1 (. L’acqua è un bene comune dell’umanità. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa indispensabile e inalienabile del demanio.) e 3 ( L’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.), e l'intero articolo 5 dove si esprime che i Sindaci rappresentano la collettività amministrata e concorrono, in ragione dei parametri definiti dalle leggi regionali, alle decisioni ordinarie e straordinarie assunte dall'assemblea d’ambito.
Arriviamo però all'articolo 7 che definisce Il servizio idrico integrato è un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Trattato dell’Unione Europea. Tale articolo e' in contrasto oltre che etimologicamente anche sostanzialmente con quanto dichiarato nell'articolo 2. Nel dichiarare il SII di interesse economico ne consegue il rispetto delle norme comunitarie sulla concorrenza ancorché tali norme rappresentino un ossimoro poiché regolamentano la concorrenza del ( libero) mercato. La gestione delle risorse idriche ha quale pecurialità , tra tutti i servizi di interesse generale, di essere un " monopolio puro ". Questo monopolio puro è determinato dalle caratteristiche "fisiche" e strutturali delle infrastrutture che servono a gestire la distribuzione dell'acqua. Il bene acqua ha tra l'altro carattere di scarsa elasticità della domanda legata al prezzo, come è per tutti i beni primari, e dunque non può certo basarsi sulla Concorrenza perfetta né tanto meno sulla legge della domanda e dell'offerta, i pilastri che regolano i "liberi" mercati. La CEE, vedasi C 306/158 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.12.2007, nel PROTOCOLLO SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale, HA CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:
— il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; ( PRINCIPIO DI PROSSIMITA' )
— la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;( LO CHIAMANO FEDERALISMO O FORSE MEGLIO REGIONALISMO o LOCALISMO)
— un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.
Articolo 2
Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.
Soprattutto questo Articolo 2 lascia spazio alle legislazioni nazionali dando facoltà agli Stati Membri di decidere se definire il SII un servizio di interesse non economico.
Tale concetto viene anche esplicitato dall'
Articolo 14
(ex articolo 16 del TCE)
Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
A dare maggior forza a tale argomentazione da Il Trattato dell'Unione Europea
PREAMBOLO
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto.
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,
che trovano poi applicazione nella Carta Europea dell'uomo
Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Ancora all'articolo 9 l'incongruenza ( tutta Italiana ed imperante negli ultimi 20 anni) che lo Stato, Ente pubblico per eccellenza, che dovrebbe essere il garante della Res Pubblica, introduca leggi che permettano a soggetti di diritto privato di gestire un bene comune dell'umanità come citato nell'articolo 2 della presente legge. Un bene è totalmente pubblico nel momento in cui è gestito formalmente e sostanzialmente da un soggetto interamente pubblico nell'interesse della comunità. Un ente di diritto privato come una società per azioni ha tutto l'interesse ha fare utili nella misura più alta possibile per i propri soci. Ciò andrebbe a detrimento della salvaguardia del bene nel caso di un commons. Che interesse ha una società che ha quale principio ispiratore, sancito gdal Codice Civile e dall'articolo 41 della costituzione, ad applicare politiche di risparmio sul consumo del bene?
Si leggano i contributi della Ostrom ( Nobel Economia 2009 ) che in "Governare i beni comuni" tratta della tragedia dei beni comuni. La strada per la gestione dell'acqua e di tutti i commons in genere è proprio quella indicata dalla stessa Ostrom e cioè la gestione comunitaria del bene col coinvolgimento pieno dei comunità per il soddisfacimento massimo di tutti nel rispetto, tutela e salvaguardia del bene per le generazioni future.
Per non perseverare in errori visto che il modello proposto ricalca fondamentalmente il modello Toscano basta ripercorrere tale storia, peraltro attualissima, per ricredersi.Oppure ancora la storia di Acqualatina o la sentenza dell'antitrust del 22 novembre 2007 ( guidata da Catricalà e non dal Subcomandante Marcos ) 66 pagine di buon testo per capire come non funzionano le gare per l'affidamento del SII . ( Si veda AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2007; nei confronti delle società Acea S.p.A., Suez Environnement S.A. e Publiacqua S.p.A., per violazioni dell’articolo 81 del Trattato UE ).
Sarebbe invece opportuno guardare agli esempi illuminanti di Verona con Acque Veronesi società cooperativa interamente pubblica con ottimi parametrici economici o AST di Treviso od altre gestioni come Amiacque/Metropolitana Milanesi ed in parte anche ASM Brescia prima della fusione con A2A
Apprezziamo la presa di posizione di molti circoli del Pd che hanno chiesto alla direzione Nazionale di dichiararsi apertamente a favore del referendum.
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